CIRCOLARE INFORMATIVA n.  7 del 23 Gennaio 2008

 

 

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008

(Legge  n. 244 del 24.12.2007)

 

DISPOSIZIONI IN VIGORE GIA’  DAL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2007

 

DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE  (art. 1, co. 9-10)

A favore dei soggetti titolari di contratti di locazione ex Legge n. 431/98 relativi all’abitazione principale è prevista una detrazione complessivamente pari a:

-         € 300 se il reddito complessivo è pari o inferiore ad € 15.493,71;

-         € 150 se il reddito è superiore ad € 15.493,71 ma non ad € 30.987,41.

È inoltre prevista una detrazione in misura pari a € 991,60, per i giovani di età compresa trai 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ex Legge n. 431/98 riferito all’abitazione principale (diversa da quella dei genitori), a condizione che il reddito complessivo del soggetto interessato sia non superiore a € 15.493,71. La detrazione in esame spetta per i primi 3 anni.

 

DETRAZIONE PER REDDITI DA ASSEGNI PERIODICI DELL’EX CONIUGE (art. 1, co. 11-12)

Nei casi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi derivanti dall’assegno periodico corrisposto dall’ex coniuge, ad esclusione di quelli corrisposti per il mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio, è disposta l’applicazione della detrazione riconosciuta nei casi in cui alla formazione del reddito concorrano uno o più redditi da pensione.

 

REDDITO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE E CALCOLO DETRAZIONI (art. 1, co. 15)

A decorrere dal 2007 sia ai fini delle detrazioni dall’imposta lorda per carichi di famiglia (art. 12, comma 1, TUIR) che ai fini dalle altre detrazioni il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.

 

ULTERIORE DETRAZIONE FIGLI A CARICO  (art. 1, co. 15-16)

A decorrere dal 2007 è introdotta un’ulteriore detrazione di € 1.200 in presenza di almeno 4 figli a carico, spettante con le medesime regole previste per le detrazioni per familiari a carico.

Nel caso in cui l’imposta lorda al netto delle altre detrazioni sia inferiore alla detrazione in esame, l’ammontare della detrazione che non ha trovato capienza si traduce in un credito d’imposta.

 

DETRAZIONI RETTE PER ASILI NIDO (art. 1, co. 201)

Prorogata al 2007 la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi.

 

INTERESSI PASSIVI PER LA PRIMA CASA  (art. 1, co. 202)

Aumentato a 4.000 Euro il tetto di rilevanza su cui si conteggia la detrazione del 19% per interessi passivi derivanti da mutui ipotecari stipulati per l’acquisto o la costruzione della prima casa.

 

PROROGHE

Deduzione forfetaria autotrasportatori

Anche per il 2007 è riconosciuta la deduzione forfetaria prevista dall’art. 66, comma 5, TUIR per le spese non documentate degli autotrasportatori di merci in conto terzi, in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa. Si rammenta che la deduzione spetta nel limite del 35% dell'importo riconosciuto con riferimento ai medesimi trasporti effettuati nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

IRAP Imprese Agricole

Anche per il 2007 le imprese agricole potranno usufruire dell’applicazione dell’aliquota IRAP dell’1,9%. Dall’1.1.2008 l’aliquota è elevata al 3,75%.

 

DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 2008

 

ULTERIORE DETRAZIONE ICI  (art. 1, co. 5-8)

È introdotta un’ulteriore detrazione ICI per l’abitazione principale, pari all’1,33‰ della base imponibile e comunque non superiore ad € 200, oltre a quella già prevista, pari ad € 103,29. Non è previsto alcun limite reddituale. Tale ulteriore detrazione:

-         può essere fruita fino a concorrenza dell’imposta dovuta;

-         deve essere eventualmente rapportata al periodo dell’anno nel quale l’immobile è stato adibito ad abitazione principale;

-         va ripartita proporzionalmente in caso di più soggetti passivi ICI;

-         può essere applicata a tutte le abitazioni con esclusione di quelle di categoria A1, A8 e A9, rispettivamente, abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico

Il contribuente che a seguito di separazione legale, annullamento o divorzio non risulti assegnatario della casa coniugale può fruire dell’aliquota agevolata e delle detrazioni per l’abitazione principale in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non possieda a titolo di proprietà o altro diritto reale, un immobile destinato ad abitazione nello stesso Comune ove è situata la casa coniugale.

 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL REDDITO D’IMPRESA  (art. 1, co. 33)

Salvo le disposizioni di tipo transitorio specificamente previste, le disposizioni di seguito esaminate concernenti modifiche alla disciplina del reddito d’impresa sono generalmente applicabili a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

Nuova aliquota  IRES

L’aliquota IRES è fissata nella nuova misura del 27,5%. Per garantire l’invarianza della tassazione in capo ai soci persone fisiche sia a titolo di dividendi, sia a seguito di cessione delle partecipazioni un apposito Decreto dovrà rideterminare le percentuali di imponibilità (attualmente fissate nella misura del 40%) per i dividendi e le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate detenute da privati o a partecipazioni possedute in regime d’impresa.

Deducibilità interessi passivi

Sono introdotte le seguenti, nuove regole di deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali:

§         gli interessi passivi, diversi da quelli capitalizzati, sono deducibili integralmente fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.

§         l’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL), definito come differenza tra valore e costi della produzione indicati nelle macroclassi A e B, escluse le voci B.10.a e B.10.b del Conto economico e i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali;

§         la parte indeducibile degli interessi passivi è rinviata nei successivi periodi d’imposta senza alcuna limitazione temporale, sempreché per ciascuno di questi l’eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi non superi il 30% del ROL.

Per le imprese individuali e le società di persone, non applicandosi la nuova disciplina sopra descritta, torna applicabile il criterio del pro rata generale.

Perdite di società di persone

Le perdite attribuite per trasparenza da una S.n.c. o da una S.a.s. possono abbattere solo gli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa società nei 5 periodi d’imposta successivi a quello in cui si è generata ed è stata attribuita la perdita.

Ammortamento anticipato

È eliminata la possibilità di dedurre con riferimento a qualsiasi bene:

1.       il c.d. “ammortamento anticipato” nei primi tre anni di utilizzo dei beni;

2.       il c.d. “ammortamento accelerato” in ragione di un più intenso utilizzo del bene rispetto a quello normale del settore.

In via transitoria, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, relativamente ai beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione in tale periodo (esclusi i veicoli a deducibilità limitata):

·         non si applica la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento.

·         è possibile dedurre l’intera quota di ammortamento in dichiarazione dei redditi anche per la parte non imputata a conto economico.

Deducibilità canoni di leasing

Per i contratti di leasing stipulati a decorrere dall’1.1.2008 le regole di deducibilità dei canoni di locazione imputati a conto economico sono le seguenti:

¨       per la generalità dei beni mobili la durata minima del contratto di leasing non dovrà essere inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento risultante dall’applicazione del coefficiente ministeriale;

¨       per i veicoli a deducibilità limitata, la durata del contratto deve essere non inferiore al periodo di ammortamento risultante dall’applicazione del coefficiente ministeriale. In altre parole per i veicoli sopra citati viene confermata la disposizione attualmente vigente;

¨       per i beni immobili, la durata del contratto deve essere non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti di ammortamento ministeriali, se questa risulta essere compresa tra 11 e 18 anni. Infatti, nel caso in cui i 2/3 del periodo di ammortamento risultino:

      inferiori ad 11 anni, ai fini della deduzione, il contratto deve comunque essere di almeno 11 anni;

      superiori a 18 anni, ai fini della deduzione, è sufficiente che il contratto duri almeno 18 anni.

Deducibilità spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità che verranno fissati con un apposito Decreto.

La deducibilità dei beni distribuiti gratuitamente è riconosciuta se gli stessi sono di valore unitario non superiore ad € 50 (in precedenza tale valore era fissato a € 25,82).

 

ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE  (art. 1, co. 37)

È riproposta l’estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale. L’immobile strumentale “per destinazione” utilizzato alla data del 30.11.2007 potrà essere escluso, con effetto dal 2008, dal patrimonio dell’impresa entro il 30.4.2008.

Per l’estromissione è richiesto il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% della differenza tra il valore normale dell’immobile ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per l’immobile la cui cessione è soggetta ad IVA, è necessario maggiorare l’imposta sostitutiva di un importo pari al 30% dell’IVA a debito calcolata sul valore normale dello stesso.

Il valore normale è individuato nel valore catastale dell’immobile (rendita rivalutata x moltiplicatore).

L’imposta sostitutiva dovuta va versata in 3 rate: la prima pari al 40% entro il termine di presentazione del mod. UNICO 2008, la seconda e la terza pari al 30% + interessi 3% annuo rispettivamente entro il 16.12.2008 e il 16.3.2009.

 

TASSAZIONE SEPARATA IMPRESE INDIVIDUALI/SOCIETÀ DI PERSONE  (art. 1, co. 40-42)

Le persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di partecipazione in S.n.c. o S.a.s. residenti nel territorio dello Stato, a decorrere dal periodo d’imposta 2008, potranno assoggettare detti redditi a “tassazione separata” applicando l’aliquota del 27,5% a condizione che gli stessi, prodotti ovvero imputati per trasparenza, non siano prelevati o distribuiti.

In caso di prelevamento/distribuzione di tali redditi, gli stessi concorreranno a formare il reddito imponibile complessivo e l’imposta già versata verrà scomputata dall’imposta dovuta per i redditi prelevati/distribuiti.

L’opzione non può essere esercitata se l’impresa/società è in contabilità semplificata.

Le disposizioni attuative per esercitare l’opzione in esame nonché le disposizioni di coordinamento con le norme del TUIR collegate a tale disposizione saranno stabilite con un apposito Decreto.

 

NOVITÀ IRAP  (art. 1, co. 50)

 

Con riferimento alle disposizioni comuni per la determinazione della base imponibile IRAP si segnala:

§         la riduzione, da € 5.000 a € 4.600, dell’importo ammesso in deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato;

§         la riduzione, da € 10.000 a € 9.200, dell’importo ammesso in deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

§         l’aumento delle deduzioni collegate all’ammontare della base imponibile per le imprese individuali, lavoratori autonomi e le società di persone (da € 8.000, € 6.000, € 4.000 e € 2.000 si passa rispettivamente a € 9.500, € 7.125, € 4.750 e € 2.375);

§         la riduzione delle deduzioni collegate all’ammontare della base imponibile per gli altri soggetti (da € 8.000, € 6.000, € 4.000 e € 2.000 si passa rispettivamente a € 7.350, € 5.500, € 3.700 e € 1.850);

§         la riduzione, da € 2.000 a € 1.850, della deduzione annua per ogni lavoratore dipendente.

Va inoltre evidenziata la riduzione dell’aliquota IRAP ordinaria che passa dal 4,25% al 3,90%.

 

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI (art. 1, co. 91)

È riproposta la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate posseduti all'1.1.2008, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.

Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al 30.6.2008, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata).

 

NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI (art.1, co. 96-117

 

È introdotto a partire dal 2008 un nuovo regime semplificato denominato dei contribuenti minimi e marginali, riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo con ricavi o compensi pari o inferiori a € 30.000.

Le caratteristiche principali del nuovo regime, oltre al citato limite di ricavi e compensi, sono le seguenti:

¨       accesso riservato ai soggetti che nel triennio precedente hanno un flusso di investimenti in beni strumentali (acquisto, leasing o locazione) non superiore a € 15.000, che non impiegano dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione;

¨       esclusione dagli studi di settore ed esenzione da IRAP;

¨       esclusione dall’applicazione dell’IVA e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;

¨       reddito d’impresa e lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20%;

¨       deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo;

¨       esonero dalla tenuta delle scritture contabili ai fini IVA e imposte dirette, nonché dall’elenco clienti e fornitori;

¨       determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo con il principio di cassa. Sono pertanto irrilevanti le rimanenze di magazzino e gli ammortamenti.

Si tratta di un regime naturale applicabile da parte dei soggetti che presentano i requisiti previsti per l’accesso. È possibile optare per il regime ordinario; l’opzione è vincolante per un triennio.

Per il 2008 l’opzione per il regime ordinario esercitata può essere revocata con effetto dal 2009.

Sono previste regole particolari per il passaggio dal regime ordinario al regime dei minimi per evitare salti e duplicazioni di imposta ai fini delle imposte dirette; ai fini IVA scatta l’obbligo di rettifica della detrazione per i beni strumentali e per gli altri beni non ancora utilizzati (ad esempio giacenze di magazzino al 31.12.2007).

 

NOVITÀ REVERSE CHARGE (art. 1, co. 155)

Nuovo regime sanzionatorio

È introdotta un regime sanzionatorio specifico per i casi di irregolarità nell’applicazione del meccanismo del reverse charge (o inversione contabile). In particolare è stabilito che:

-           all’acquirente/committente che non assolve l’IVA sugli acquisti di beni e servizi soggetti al meccanismo del reverse charge è comminata la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta (con un minimo di € 258);

-           al cedente/prestatore che addebita irregolarmente l’IVA in fattura, omettendone il versamento, è applicabile la medesima sanzione. L’acquirente/committente è solidalmente responsabile per il versamento dell’IVA e della sanzione;

-           nei casi in cui l’IVA sia assolta ancorché irregolarmente (vale a dire, applicazione del reverse charge in luogo dell’addebito ordinario e viceversa) è applicabile la sanzione pari al 3% dell’imposta, con un minimo di € 258, fermo restando il diritto per l’acquirente/committente alla detrazione dell’IVA a credito sugli acquisti. Per le irregolarità commesse nei primi 3 anni di applicazione delle disposizioni in esame la sanzione applicabile non può superare l’importo di € 10.000. È prevista la responsabilità solidale di entrambe le parti per il pagamento della sanzione;

-           qualora non venga emessa la fattura per le operazioni assoggettate al reverse charge, al cedente/prestatore è applicabile la sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo, fermo restando l’obbligo per l’acquirente/committente di regolarizzare l’omissione ai sensi del comma 8 (emissione di autofattura in duplice copia, versamento dell’IVA, ecc.).

Cessioni immobili strumentali

Dall’1.3.2008 l’applicazione del reverse charge è estesa alle cessioni di immobili strumentali effettuate verso soggetti con pro-rata non superiore al 25%.

Alle cessioni di immobili strumentali imponibili per opzione il reverse charge è applicabile già con decorrenza 1.10.2007, mentre rimangono imponibili secondo le regole ordinarie le cessioni di immobili strumentali effettuate dall’impresa costruttrice/ristrutturatrice entro 4 anni dall’ultimazione della costruzione/intervento.

 

MODIFICHE alla DETRAIBILITÀ DELL’IVA PER VEICOLI E TELEFONI CELLULARI (art.1, co.261)

Sono introdotte rilevanti modifiche al regime di detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di veicoli e telefoni cellulari, in base alle quali:

·          per i veicoli a motore non utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività (uso promiscuo) la detrazione dell’IVA sull’acquisto (anche mediante leasing o noleggio) è ammessa nella misura del 40%. Resta ferma la detraibilità integrale per agenti e rappresentanti di commercio, concessionari, società di leasing e noleggio, ecc.;

·          l’IVA relativa al transito stradale dei veicoli a motore (pedaggi autostradali) è detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l’IVA relativa all’acquisto (è soppressa la disposizione di totale indetraibilità);

·          l’IVA relativa all’acquisto e utilizzo di telefoni cellulari è detraibile secondo l’uso effettivo nell’attività dell’impresa (è soppressa la disposizione di detraibilità limitata al 50%).

Le novità in esame si applicano dall’1.1.2008. Tuttavia, con riferimento ai veicoli stradali a motore, la decorrenza è fissata al 28.6.2007.

 

RESPONSABILITÀ SOLIDALE IVA ACQUIRENTI DI IMMOBILI (art. 1, co. 164-165)

In materia di responsabilità solidale dell’acquirente per il versamento dell’IVA è stabilito che qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione di un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, l’acquirente (anche soggetto privato) è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’IVA relativa al maggior corrispettivo e della relativa sanzione. 

 

CREDITO D’IMPOSTA AGGREGAZIONI PROFESSIONALI (art. 1, co.70-73)

Al fine di favorire la crescita delle aggregazioni professionali, agli studi associati (o altre identità giuridiche) formati da almeno 4 ma non più di 10 professionisti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% dei costi sostenuti per l’acquisizione, anche in leasing, dei beni (arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d’ufficio, impianti, programmi informatici e brevetti) e per la ristrutturazione degli immobili utilizzati.

Il credito, che dovrà essere indicato in dichiarazione e sarà utilizzabile in compensazione, è riconosciuto a condizione che tutti gli associati esercitino l’attività professionale esclusivamente all’interno dello studio risultante dall’aggregazione e con riferimento:

-         alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra l’1.1.2008 ed il 31.12.2010;

-         ai costi sostenuti a partire dalla data in cui l’operazione di aggregazione risulta effettuata e nei 12 mesi successivi.  

Le specifiche modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto; per l’effettiva applicazione è comunque necessario attendere l’autorizzazione della Commissione UE.

 

INTRODUZIONE DELLE C.D. “WHITE LIST”  (art. 1, co. 83)

È prevista l’introduzione delle c.d. “white list”, in luogo delle attuali “black  list”. Ciò comporterà il passaggio da un regime che individua, in negativo, gli Stati e territori considerati a fiscalità privilegiata ad un regime che, al contrario, si basa sull’individuazione degli Stati e territori con i quali sussiste un sufficiente scambio di informazioni e caratterizzati da un livello di tassazione ritenuto congruo.

Conseguentemente, vengono riformulate le principali disposizioni che, direttamente o indirettamente, richiamano l’esistenza delle “black list”. L’individuazione delle nuove “white list” è demandata all’emanazione di appositi Decreti ministeriali.

 

ESENZIONE DAL CANONE RAI  (art. 1, co. 132)

A decorrere dal 2008 è prevista l’abolizione del pagamento del canone RAI, relativamente all’apparecchio ubicato nel luogo di residenza, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, senza conviventi e con un reddito proprio e del coniuge non superiore, complessivamente, ad € 516,46 per tredici mensilità.

 

TERMINI DI STAMPA SCRITTURE CONTABILI  (art. 1, co. 161)

 

Viene adeguato il termine per la stampa definitiva delle scritture contabili, portandolo al termine del terzo mese successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Pertanto in relazione al periodo di imposta 01.01.2007 – 31.12.2007 :

·         la dichiarazione dei redditi – Modello Unico 2008 -  va presentata telematicamente entro il 31.07.2008;

·         la stampa dei registri contabili deve avvenire entri il 31.10.2008.

 

PROROGHE

Proroga detrazione Irpef/Ires del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici

Sono state prorogate per il triennio 2008 – 2010, le detrazioni IRPEF/IRES del 55% delle spese sostenute per determinati interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

 

Proroga detrazione IRPE del 36% per gli interventi di recupero edilizio

E’ stata prorogata per il triennio 2008 – 2010, la detrazione Irpef del 36% delle spese relative a taluni interventi di recupero edilizio sugli immobili residenziali.

L’agevolazione compete a condizione che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura.

Aliquota IVA ridotta sulle manutenzioni edilizie

Viene prorogato, con riferimento alle prestazioni di servizi fatturate dall’01.01.2008 a 31.12.2010, il regime dell’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta (10% anziché 20%) previsto per le prestazioni di servizio rese  nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

L’agevolazione compete indipendentemente dal fatto che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura.

Deduzione forfetaria impianti di distribuzione di carburanti

È applicabile anche per il 2008 la deduzione forfetaria prevista a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione consistente nella possibilità di ridurre il reddito d’impresa di un ammontare calcolato in percentuale ai ricavi conseguiti per la cessione di carburanti (1,1% fino a € 1.032.913,80; 0,6% oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60; 0,4% oltre € 2.065.827,60).

Contributo SSN su premi di assicurazione autotrasportatori

È prorogato il beneficio previsto a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t omologati ai sensi della Direttiva 91/952/CEE.

In particolare, le somme versate nel 2007 a titolo di contributo SSN possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2008 fino a concorrenza di € 300 per ciascun veicolo.

Piccola proprietà contadina

È prorogata al 31.12.2008 la disposizione che prevede il regime agevolato (imposta di registro, ipotecaria e catastale) per gli acquisti di terreni agricoli e loro pertinenze effettuati da parte dei coltivatori diretti, volto a favorire la "formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina".

Lavoratori transfrontalieri

È confermata per gli anni 2008, 2009 e 2010 l’esenzione da IRPEF, nel limite di € 8.000, per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi.

 

 

NOVITÀ SETTORE AGRICOLO

Attività produttive di reddito agrario

Sono considerate attività produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste.

Determinazione del reddito delle società agricole

Come previsto dalla Finanziaria 2007 le società di persone e le S.r.l. costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci si considerano imprenditori agricoli. È ora stabilito che la determinazione forfetaria del reddito di tali società, applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente del 25%, non costituisce un obbligo ma un’opzione.

Produzione e cessione di energia elettrica

La produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate da imprenditori agricoli sono produttive di reddito agrario, salvo opzione per la determinazione del reddito con le modalità ordinarie.

Cooperative e consorzi del settore selvicolturale

L’aliquota IRAP agevolata pari all’1,9% è applicabile anche nei confronti delle cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali, equiparati agli imprenditori agricoli.

ICI cooperative agricole

Le cooperative agricole, che a decorrere dal 2008 sono esenti dall’ICI, non possono chiedere il rimborso dell’imposta versata fino al 2007.

AGRITURISMO E COSTRUZIONI RURALI

Il carattere di ruralità delle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola è riconosciuto qualora le stesse siano destinate all'agriturismo, purché tale attività sia svolta "in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96" (legge di riforma della disciplina sull'agriturismo).

 

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA  (art. 1 co. 228)

Per le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici è introdotto l’obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in forma elettronica.

Decorsi 3 mesi dall’entrata in vigore del Decreto ministeriale che fisserà le regole operative del nuovo obbligo, le Amministrazioni interessate non potranno accettare fatture cartacee, subordinando i pagamenti alla ricezione della relativa fattura elettronica.

 

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Al fine di usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia il lavoratore dipendente deve dichiarare annualmente al sostituto d’imposta di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale dei soggetti a suo carico.

 

IMPORTO MINIMO VERSAMENTO/RIMBORSO IMPOSTE  (art. 1 co. 223)

La Finanziaria 2006 ha elevato da € 10,33 a € 12 l'importo minimo per il versamento e rimborso delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, compreso il mod. 730.

Con riferimento a crediti di ammontare inferiore a € 12 è ora previsto che, oltre a non poter essere richiesto il rimborso, non è possibile neppure l’utilizzo in compensazione.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER PREVENZIONE ATTI ILLECITI (art. 1 co. 228)

A favore delle piccole medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande è riconosciuto un credito d’imposta, pari all’80% del costo sostenuto nel 2008, 2009 e 2010 e fino all’importo massimo di € 3.000, per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi, compresa l’installazione di apparecchi di video sorveglianza.

Le modalità attuative saranno stabilite con un apposito Decreto ministeriale.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER RIVENDITORI GENERI DI MONOPOLIO  (art. 1 co. 233 - 237)

Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, per il 2008, 2009 e 2010 è riconosciuto un credito d’imposta pari all’80% delle spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione di strumenti di pagamento con moneta elettronica al fine di prevenire atti illeciti a loro danno, fino ad un massimo di € 1.000 per ciascun periodo d’imposta.

Le modalità attuative saranno stabilite con un apposito Decreto ministeriale.

 

CRITERI SELETTIVI ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO (art. 1, co. 253-255)

I criteri selettivi per l’accertamento sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA, anche in base agli studi di settore, sono rivolti prioritariamente ai soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che operano in conto terzi per almeno il 90%.

Ai fini dei criteri selettivi per l’accertamento in ambito IVA, per il quinquennio 2008-2012 sarà stabilita la misura in cui gli Uffici dovranno concentrare la loro attività sui soggetti che hanno detratto in misura superiore al 50% l’IVA relativa all’acquisto e utilizzo dei telefoni cellulari.

 

ACCERTAMENTO VALORE CESSIONI DI IMMOBILI ANTE  04.07.2006  (art. 1, co. 265)

È specificato che, in deroga allo Statuto del contribuente, per gli atti formati prima del 4.7.2006 le presunzioni sul valore normale delle cessioni di immobili valgono come presunzioni semplici.

 

MANCATA EMISSIONE DELLO SCONTRINO/RICEVUTA  (art. 1, co. 269)

La sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per la mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale è disposta quando, nel corso del quinquennio, si verificano almeno 4 distinte violazioni (in precedenza 3). É inoltre ora previsto che dette violazioni si devono verificare in giorni diversi.

L'esecuzione della sospensione è assicurata esclusivamente mediante apposizione del sigillo dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato (non è più ammesso l'utilizzo di altro mezzo alternativo).

 

CONTRIBUTO PER IL RECUPERO DI IMMOBILI IN CENTRI STORICI

I titolari di immobili situati nel centro storico di Comuni con meno di 100.000 abitanti possono stipulare con le banche convenzionate con il Ministero dell'Economia e delle Finanze mutui ventennali fino ad € 300.000 per il restauro e ripristino funzionale degli stessi, ponendo il totale costo degli interessi a carico dello Stato. Un apposito Decreto definirà le modalità ed i criteri per l’erogazione di tale contributo.

 

CESSIONI TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI (art. 1 co. 363 - 366)

A decorrere dall’1.1.2009, ovvero dal 30.7.2009 per gli apparecchi già immessi sul mercato alla data dell’1.1.2009, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, è necessario memorizzare su un supporto elettronico le singole operazioni distintamente per ciascun apparecchio ed inviare telematicamente le relative informazioni all’Agenzia delle Entrate, con modalità e tempi che saranno fissati da un apposito Provvedimento.

In attesa di detto Provvedimento parte dell’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e della guardia di Finanza sarà incentrata verso i soggetti che effettuano le predette cessioni/prestazioni.

 

BONUS SOGGETTI IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE

Ai soggetti in cerca di prima occupazione è riconosciuto un bonus da utilizzare per la formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale ovvero da utilizzare per le stesse finalità presso l’impresa che assume detti soggetti a tempo indeterminato.

 

CONTRIBUTO PER ACQUISTO PC DA PARTE DI CO.CO.CO

È riproposta l’erogazione di un contributo per l’acquisto di un PC nuovo, effettuato entro il 31.12.2008, a favore di collaboratori coordinati e continuativi ed a progetto, titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, introdotto dal comma 298 della Finanziaria 2007.

 

RIDUZIONE PRELIEVO FISCALE SU TFR E INDENNITÀ ASSIMILATE (art. 1 co. 514)

È prevista la riduzione del prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto e somme equipollenti, la cui percezione matura a decorrere dall’1.4.2008. I criteri per attuare la riduzione saranno definiti da un apposito Decreto 8. La tassazione operata dai sostituti d’imposta fino all’emanazione di tale Decreto si considera effettuata a titolo di acconto.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE  (art. 1 co. 539 - 546)

Ai datori di lavoro che nel periodo 1.1 – 31.12.2008 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle aree “svantaggiate” delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d’imposta di € 333 mensili per ciascun lavoratore assunto, aumentato a € 416 qualora il neo-assunto sia una lavoratrice donna “svantaggiata”.

Il credito d’imposta in esame spetta a condizione che:

§         i lavoratori assunti non abbiano mai lavorato prima ovvero abbiano perso o stiano per perdere l’impiego precedente, oppure siano portatori di handicap o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratrice donna “svantaggiata” ex art. 2, lett. f), Regolamento CE n. 2204/2002;

§         siano rispettate le prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali, nonché le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;

§         il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo 1.11 – 31.12.2007 per motivi diversi da quelli di collocamento a riposo;

§         i posti di lavoro creati siano conservati per un periodo minimo di 3 anni (2 anni per le PMI).

L’efficacia di quanto sopra è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.

 

DESTINAZIONE DEL 5IRPEF (art. 3, co. 5-11)

È prevista anche per il 2008 la possibilità, da parte del contribuente, di destinare il 5‰ dell’IRPEF a favore di:

1.       ONLUS ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali ex art. 7, Legge n. 383/2000 e associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/97;

2.       enti della ricerca scientifica e dell’Università;

3.       enti della ricerca sanitaria.