CIRCOLARE INFORMATIVA n. 7 del 23 Gennaio 2008
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LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 (Legge n. 244 del
24.12.2007) |
DISPOSIZIONI
IN VIGORE GIA’ DAL PERIODO DI IMPOSTA IN
CORSO AL 31 DICEMBRE 2007
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DETRAZIONE CANONI DI
LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 1, co. 9-10) |
A
favore dei soggetti titolari di contratti
di locazione ex Legge n. 431/98 relativi all’abitazione principale è prevista una detrazione complessivamente pari a:
-
€ 300 se il reddito
complessivo è pari o inferiore ad € 15.493,71;
-
€ 150 se il reddito è superiore ad € 15.493,71 ma non ad €
30.987,41.
È inoltre prevista una
detrazione in misura pari a € 991,60,
per i giovani di età
compresa trai 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ex Legge n. 431/98 riferito all’abitazione principale (diversa da quella dei
genitori), a condizione che il reddito
complessivo del soggetto interessato sia non superiore a € 15.493,71. La detrazione in
esame spetta per i primi 3 anni.
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DETRAZIONE
PER REDDITI DA ASSEGNI PERIODICI DELL’EX CONIUGE (art. 1, co. 11-12) |
Nei
casi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano
redditi derivanti dall’assegno periodico
corrisposto dall’ex coniuge, ad esclusione di quelli corrisposti per il
mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva,
scioglimento o annullamento del matrimonio, è disposta l’applicazione della detrazione riconosciuta nei casi in cui alla formazione del reddito concorrano uno o più redditi
da pensione.
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REDDITO
DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE E CALCOLO DETRAZIONI (art. 1, co. 15) |
A decorrere dal 2007
sia ai fini delle detrazioni
dall’imposta lorda per carichi di famiglia (art. 12, comma 1, TUIR) che ai fini dalle altre detrazioni il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’abitazione
principale e relative pertinenze.
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ULTERIORE DETRAZIONE FIGLI A
CARICO (art. 1, co. 15-16) |
A decorrere dal 2007 è
introdotta un’ulteriore detrazione di € 1.200 in presenza di almeno 4 figli a carico, spettante con le medesime regole previste
per le detrazioni per familiari a carico.
Nel caso in cui l’imposta lorda al netto delle
altre detrazioni sia inferiore alla detrazione in esame, l’ammontare della detrazione che non ha trovato capienza si
traduce in un credito d’imposta.
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DETRAZIONI RETTE PER
ASILI NIDO (art. 1, co. 201) |
Prorogata al 2007 la
detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il
pagamento di rette relative alla frequenza di asili
nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni
figlio ospitato negli stessi.
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INTERESSI PASSIVI
PER LA PRIMA CASA (art. 1, co. 202) |
Aumentato a 4.000 Euro
il tetto di rilevanza su cui si conteggia la detrazione del 19% per interessi
passivi derivanti da mutui ipotecari stipulati per l’acquisto o la costruzione
della prima casa.
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PROROGHE |
Anche
per il 2007 è riconosciuta la deduzione forfetaria
prevista dall’art. 66, comma 5, TUIR per le spese non documentate degli
autotrasportatori di merci in conto terzi, in relazione ai
trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa. Si rammenta che la
deduzione spetta nel limite del 35%
dell'importo riconosciuto con riferimento ai medesimi trasporti effettuati
nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.
Anche per il 2007 le imprese agricole
potranno usufruire dell’applicazione dell’aliquota
IRAP dell’1,9%. Dall’1.1.2008 l’aliquota è elevata
al 3,75%.
DISPOSIZIONI
IN VIGORE DAL 2008
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ULTERIORE DETRAZIONE ICI (art. 1, co. 5-8) |
È introdotta un’ulteriore
detrazione ICI per l’abitazione principale, pari all’1,33‰ della base imponibile e comunque non superiore ad € 200,
oltre a quella già prevista, pari ad € 103,29. Non è previsto alcun limite
reddituale. Tale ulteriore detrazione:
-
può
essere fruita fino a concorrenza
dell’imposta dovuta;
-
deve
essere eventualmente rapportata al
periodo dell’anno nel quale l’immobile è stato adibito ad abitazione principale;
-
va ripartita proporzionalmente in caso di
più soggetti passivi ICI;
-
può
essere applicata a tutte le abitazioni
con esclusione di quelle di categoria A1, A8 e A9, rispettivamente, abitazioni
di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli o palazzi di eminente pregio
artistico o storico
Il contribuente che a
seguito di separazione legale,
annullamento o divorzio non risulti assegnatario
della casa coniugale può fruire dell’aliquota
agevolata e delle detrazioni per l’abitazione principale in proporzione
alla quota posseduta, a condizione che non possieda a titolo di proprietà o
altro diritto reale, un immobile destinato ad abitazione nello stesso Comune
ove è situata la casa coniugale.
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MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL REDDITO
D’IMPRESA (art.
1, co. 33) |
Salvo le disposizioni
di tipo transitorio specificamente previste, le disposizioni di seguito
esaminate concernenti modifiche alla disciplina del reddito d’impresa sono
generalmente applicabili a partire dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
L’aliquota IRES è fissata nella nuova misura del 27,5%. Per garantire l’invarianza della tassazione in capo ai soci
persone fisiche sia a titolo di dividendi, sia a seguito di cessione delle
partecipazioni un apposito Decreto dovrà rideterminare
le percentuali di imponibilità (attualmente fissate nella misura del 40%) per i
dividendi e le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate detenute da
privati o a partecipazioni possedute in regime d’impresa.
Sono introdotte le seguenti, nuove regole di
deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali:
§
gli
interessi passivi, diversi da quelli capitalizzati, sono deducibili
integralmente fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.
§
l’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della
gestione caratteristica (ROL), definito come differenza tra valore e costi
della produzione indicati nelle macroclassi A e B, escluse le voci B.10.a e B.10.b del
Conto economico e i
canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali;
§
la
parte indeducibile degli interessi passivi è rinviata nei successivi periodi
d’imposta senza alcuna limitazione
temporale, sempreché per ciascuno di questi
l’eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi non superi il 30%
del ROL.
Per le imprese individuali e le società di persone, non
applicandosi la nuova disciplina sopra descritta, torna
applicabile il criterio del pro rata generale.
Le perdite attribuite per trasparenza da una S.n.c.
o da una S.a.s. possono abbattere solo
gli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa società nei 5 periodi
d’imposta successivi a quello in cui si è generata ed è stata attribuita la
perdita.
È
eliminata la possibilità di dedurre
con riferimento a qualsiasi bene:
1.
il c.d. “ammortamento anticipato” nei primi tre
anni di utilizzo dei beni;
2.
il c.d. “ammortamento accelerato” in ragione
di un più intenso utilizzo del bene rispetto a quello normale del settore.
In via transitoria, per il solo periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, relativamente ai
beni nuovi acquisiti
ed entrati in funzione in tale periodo (esclusi i veicoli a deducibilità
limitata):
·
non
si applica la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento.
·
è
possibile dedurre l’intera quota di ammortamento in dichiarazione dei redditi
anche per la parte non imputata a conto economico.
Per i contratti di leasing stipulati a decorrere dall’1.1.2008
le regole di deducibilità dei canoni di locazione imputati a conto economico
sono le seguenti:
¨ per la generalità dei beni mobili la durata minima del
contratto di leasing non dovrà essere
inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento risultante dall’applicazione
del coefficiente ministeriale;
¨ per i veicoli a deducibilità limitata, la durata del contratto deve essere non inferiore al periodo di ammortamento
risultante dall’applicazione del coefficiente ministeriale. In altre parole per
i veicoli sopra citati viene confermata la
disposizione attualmente vigente;
¨ per i beni immobili, la durata del contratto deve essere non inferiore a 2/3 del periodo di
ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti di ammortamento
ministeriali, se questa risulta essere
compresa tra 11 e 18 anni. Infatti, nel caso in cui i 2/3 del periodo di ammortamento risultino:
–
inferiori ad 11 anni, ai fini della deduzione, il contratto
deve comunque essere di almeno 11 anni;
–
superiori a 18 anni,
ai fini della deduzione, è sufficiente che il contratto duri almeno 18 anni.
Le spese di rappresentanza sono deducibili nel
periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti
ai requisiti di inerenza e congruità che verranno
fissati con un apposito Decreto.
La deducibilità
dei beni distribuiti gratuitamente è
riconosciuta se gli stessi sono di valore
unitario non superiore ad € 50 (in precedenza tale valore era fissato a €
25,82).
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ESTROMISSIONE
IMMOBILE STRUMENTALE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE (art. 1, co. 37) |
È riproposta l’estromissione agevolata
dell’immobile dell’imprenditore individuale. L’immobile strumentale “per destinazione” utilizzato alla data del 30.11.2007
potrà essere escluso, con effetto dal 2008, dal patrimonio dell’impresa entro il 30.4.2008.
Per
l’estromissione è richiesto il pagamento
di un’imposta sostitutiva del 10% della differenza
tra il valore normale dell’immobile ed il relativo valore fiscalmente
riconosciuto. Per l’immobile la cui cessione è soggetta ad IVA, è necessario maggiorare
l’imposta sostitutiva di un importo pari al 30% dell’IVA a debito calcolata
sul valore normale dello stesso.
Il
valore normale è individuato nel valore catastale dell’immobile (rendita
rivalutata x moltiplicatore).
L’imposta sostitutiva dovuta va versata in 3 rate: la prima pari al 40%
entro il termine di presentazione del mod. UNICO 2008,
la seconda e la terza pari al 30% + interessi 3% annuo rispettivamente entro il
16.12.2008 e il 16.3.2009.
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TASSAZIONE
SEPARATA IMPRESE INDIVIDUALI/SOCIETÀ DI PERSONE (art. 1, co. 40-42) |
Le persone fisiche titolari di redditi
d’impresa o di partecipazione in S.n.c. o S.a.s. residenti nel territorio
dello Stato, a decorrere dal periodo
d’imposta 2008, potranno assoggettare detti redditi a “tassazione separata” applicando l’aliquota del 27,5% a condizione che gli
stessi, prodotti ovvero imputati per trasparenza, non siano prelevati o distribuiti.
In caso di
prelevamento/distribuzione di tali redditi, gli stessi concorreranno a formare
il reddito imponibile complessivo e l’imposta già versata verrà
scomputata dall’imposta dovuta per i redditi prelevati/distribuiti.
L’opzione non può
essere esercitata se l’impresa/società è in contabilità semplificata.
Le disposizioni
attuative per esercitare l’opzione in esame nonché le
disposizioni di coordinamento con le norme del TUIR collegate a tale
disposizione saranno stabilite con un apposito Decreto.
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NOVITÀ IRAP (art. 1, co. 50) |
Con riferimento alle disposizioni comuni per la determinazione della base
imponibile IRAP si segnala:
§
la riduzione,
da € 5.000 a € 4.600, dell’importo ammesso in deduzione su base annua per
ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato;
§
la riduzione, da € 10.000 a € 9.200,
dell’importo ammesso in deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente
impiegato a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
§
l’aumento delle
deduzioni collegate all’ammontare della base imponibile per le imprese individuali, lavoratori autonomi e le società di persone
(da € 8.000, € 6.000, € 4.000 e € 2.000 si passa rispettivamente a € 9.500, €
7.125, € 4.750 e € 2.375);
§
la riduzione delle deduzioni collegate
all’ammontare della base imponibile per gli altri soggetti (da € 8.000, €
6.000, € 4.000 e € 2.000 si passa rispettivamente a € 7.350, € 5.500, € 3.700 e
€ 1.850);
§
la riduzione, da € 2.000 a € 1.850, della
deduzione annua per ogni lavoratore dipendente.
Va inoltre evidenziata la riduzione dell’aliquota IRAP ordinaria che
passa dal 4,25% al 3,90%.
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RIVALUTAZIONE
PARTECIPAZIONI E TERRENI (art. 1, co. 91) |
È riproposta la rideterminazione del
costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate posseduti all'1.1.2008, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società
semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.
Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al
30.6.2008, data entro la quale è necessario redigere
ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell’imposta
sostitutiva (unica soluzione o prima rata).
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NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI (art.1, co. 96-117 |
È introdotto
a partire dal 2008 un nuovo regime semplificato denominato dei contribuenti
minimi e marginali,
riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa e di lavoro
autonomo con ricavi o compensi pari o
inferiori a € 30.000.
Le caratteristiche principali del nuovo
regime, oltre al citato limite di ricavi e compensi, sono le seguenti:
¨ accesso riservato ai
soggetti che nel triennio precedente hanno un flusso di investimenti in beni strumentali
(acquisto, leasing o locazione) non
superiore a € 15.000, che non impiegano dipendenti, collaboratori o
associati in partecipazione;
¨ esclusione dagli studi di
settore ed esenzione da IRAP;
¨ esclusione dall’applicazione
dell’IVA e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;
¨ reddito d’impresa e lavoro
autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20%;
¨ deducibilità dei contributi
previdenziali dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
¨ esonero dalla tenuta delle scritture contabili ai fini IVA e
imposte dirette, nonché dall’elenco clienti e fornitori;
¨ determinazione del reddito
d’impresa e di lavoro autonomo con il principio di cassa. Sono pertanto
irrilevanti le rimanenze di magazzino e gli ammortamenti.
Si tratta di un regime naturale applicabile da
parte dei soggetti che presentano i requisiti previsti per l’accesso. È possibile optare
per il regime ordinario; l’opzione è vincolante per un triennio.
Per il 2008 l’opzione
per il regime ordinario esercitata può essere revocata con effetto dal 2009.
Sono previste regole
particolari per il passaggio dal regime ordinario al regime dei minimi per
evitare salti e duplicazioni di imposta ai fini delle
imposte dirette; ai fini IVA scatta l’obbligo di rettifica della detrazione per
i beni strumentali e per gli altri beni non ancora utilizzati (ad esempio
giacenze di magazzino al 31.12.2007).
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NOVITÀ REVERSE CHARGE (art. 1, co. 155) |
È introdotta un regime sanzionatorio specifico
per i casi di irregolarità
nell’applicazione del meccanismo del reverse charge (o inversione
contabile). In particolare è stabilito che:
-
all’acquirente/committente
che non assolve l’IVA sugli acquisti di
beni e servizi soggetti al meccanismo del reverse charge è comminata la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta
(con un minimo di € 258);
-
al
cedente/prestatore che addebita irregolarmente l’IVA in fattura, omettendone il versamento, è
applicabile la medesima sanzione. L’acquirente/committente è solidalmente
responsabile per il versamento dell’IVA e della sanzione;
-
nei
casi in cui l’IVA sia assolta ancorché
irregolarmente (vale a dire, applicazione del reverse charge in luogo
dell’addebito ordinario e viceversa) è applicabile la sanzione pari al 3% dell’imposta, con un minimo di € 258, fermo
restando il diritto per l’acquirente/committente alla detrazione dell’IVA a
credito sugli acquisti. Per le irregolarità commesse nei primi 3 anni di applicazione delle disposizioni in esame la sanzione
applicabile non può superare l’importo di € 10.000. È prevista la
responsabilità solidale di entrambe le parti per il pagamento della sanzione;
-
qualora
non venga emessa la fattura per le
operazioni assoggettate al reverse charge, al cedente/prestatore è applicabile
la sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo, fermo restando
l’obbligo per l’acquirente/committente di regolarizzare l’omissione ai sensi
del comma 8 (emissione di autofattura in duplice
copia, versamento dell’IVA, ecc.).
Dall’1.3.2008
l’applicazione del reverse charge è estesa alle cessioni di immobili
strumentali effettuate verso soggetti con pro-rata non superiore al 25%.
Alle cessioni di immobili strumentali imponibili per opzione il reverse
charge è applicabile già con decorrenza 1.10.2007, mentre rimangono imponibili
secondo le regole ordinarie le cessioni di immobili strumentali effettuate
dall’impresa costruttrice/ristrutturatrice entro 4 anni dall’ultimazione della
costruzione/intervento.
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MODIFICHE
alla DETRAIBILITÀ DELL’IVA PER VEICOLI E TELEFONI CELLULARI (art.1, co.261) |
Sono introdotte
rilevanti modifiche al regime di detraibilità dell’IVA relativa
all’acquisto di veicoli e telefoni cellulari, in base alle quali:
·
per
i veicoli a motore non utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività
(uso promiscuo) la detrazione dell’IVA sull’acquisto (anche mediante leasing o
noleggio) è ammessa nella misura del 40%.
Resta ferma la detraibilità integrale per agenti e rappresentanti di commercio,
concessionari, società di leasing e noleggio, ecc.;
·
l’IVA
relativa al transito stradale dei veicoli a motore (pedaggi autostradali) è
detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l’IVA relativa all’acquisto
(è soppressa la disposizione di totale indetraibilità);
·
l’IVA
relativa all’acquisto e utilizzo di telefoni cellulari è detraibile secondo
l’uso effettivo nell’attività dell’impresa (è soppressa la disposizione di
detraibilità limitata al 50%).
Le novità in esame
si applicano dall’1.1.2008.
Tuttavia, con riferimento ai veicoli
stradali a motore, la decorrenza è fissata al 28.6.2007.
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RESPONSABILITÀ
SOLIDALE IVA ACQUIRENTI DI IMMOBILI (art. 1, co.
164-165) |
In materia di responsabilità solidale dell’acquirente
per il versamento dell’IVA è stabilito che qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione di un immobile
e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, l’acquirente
(anche soggetto privato) è responsabile in solido con il cedente per il
pagamento dell’IVA relativa al maggior corrispettivo e
della relativa sanzione.
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CREDITO D’IMPOSTA AGGREGAZIONI
PROFESSIONALI (art. 1, co.70-73) |
Al fine di favorire la
crescita delle aggregazioni professionali, agli studi associati (o
altre identità giuridiche) formati da almeno
4 ma non più di 10 professionisti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% dei costi sostenuti per
l’acquisizione, anche in leasing, dei beni (arredi specifici, attrezzature
informatiche, macchine d’ufficio, impianti, programmi informatici e brevetti) e
per la ristrutturazione degli immobili utilizzati.
Il credito, che dovrà essere
indicato in dichiarazione e sarà utilizzabile in compensazione, è riconosciuto
a condizione che tutti gli associati esercitino
l’attività professionale esclusivamente all’interno dello studio risultante
dall’aggregazione e con riferimento:
-
alle operazioni di aggregazione effettuate
nel periodo compreso tra l’1.1.2008 ed
il 31.12.2010;
-
ai
costi sostenuti a partire dalla data in cui l’operazione di
aggregazione risulta effettuata e nei 12 mesi successivi.
Le specifiche modalità di attuazione della nuova disposizione sono
demandate ad un apposito Decreto; per l’effettiva applicazione è comunque
necessario attendere l’autorizzazione
della Commissione UE.
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INTRODUZIONE
DELLE C.D. “WHITE LIST” (art. 1, co.
83) |
È prevista
l’introduzione delle c.d. “white list”, in luogo delle attuali “black list”. Ciò comporterà il passaggio da un
regime che individua, in negativo, gli Stati e territori considerati a
fiscalità privilegiata ad un regime che, al contrario, si basa sull’individuazione
degli Stati e territori con i quali sussiste un sufficiente scambio di informazioni e caratterizzati da un livello di tassazione
ritenuto congruo.
Conseguentemente, vengono riformulate le principali disposizioni che,
direttamente o indirettamente, richiamano l’esistenza delle “black list”.
L’individuazione delle nuove “white list” è demandata all’emanazione di appositi Decreti ministeriali.
A
decorrere dal 2008 è prevista l’abolizione del pagamento del canone RAI, relativamente all’apparecchio ubicato nel luogo
di residenza, per i soggetti di età pari
o superiore a 75 anni, senza conviventi e con un reddito proprio e del coniuge non
superiore, complessivamente, ad € 516,46
per tredici mensilità.
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TERMINI DI STAMPA SCRITTURE CONTABILI
(art. 1, co. 161) |
Viene
adeguato il termine per la stampa definitiva delle scritture contabili,
portandolo al termine del terzo mese successivo a quello di presentazione delle
dichiarazioni dei redditi.
Pertanto in relazione al
periodo di imposta 01.01.2007 – 31.12.2007 :
·
la
dichiarazione dei redditi – Modello Unico 2008 - va presentata telematicamente entro il
31.07.2008;
·
la
stampa dei registri contabili deve avvenire entri il 31.10.2008.
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PROROGHE |
Sono
state prorogate per il triennio 2008 – 2010, le detrazioni IRPEF/IRES del 55%
delle spese sostenute per determinati interventi volti alla riqualificazione
energetica degli edifici esistenti.
Proroga detrazione IRPE del 36% per gli interventi di
recupero edilizio
E’
stata prorogata per il triennio 2008 – 2010, la detrazione Irpef del 36% delle
spese relative a taluni interventi di recupero
edilizio sugli immobili residenziali.
L’agevolazione
compete a condizione che il costo della manodopera sia
indicato separatamente in fattura.
Viene prorogato, con riferimento alle
prestazioni di servizi fatturate dall’01.01.2008 a 31.12.2010, il regime
dell’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta (10% anziché 20%) previsto per
le prestazioni di servizio rese
nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
effettuati sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
L’agevolazione
compete indipendentemente dal fatto che il costo della manodopera sia indicato
separatamente in fattura.
È
applicabile anche per il 2008 la
deduzione forfetaria prevista a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione consistente
nella possibilità di ridurre il reddito d’impresa di un ammontare calcolato in
percentuale ai ricavi conseguiti per la
cessione di carburanti (1,1% fino a
€ 1.032.913,80; 0,6% oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60; 0,4% oltre €
2.065.827,60).
È prorogato il beneficio previsto a favore
degli autotrasportatori in relazione al contributo al
SSN sui premi di assicurazione per
responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a
motore adibiti al trasporto di merci di
massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t omologati ai sensi
della Direttiva 91/952/CEE.
In particolare, le somme versate nel 2007 a titolo di contributo SSN possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti
da effettuare nel 2008 fino a concorrenza di € 300 per ciascun veicolo.
È prorogata al 31.12.2008 la disposizione che prevede il regime
agevolato (imposta di registro, ipotecaria e catastale)
per gli acquisti di terreni agricoli e loro pertinenze effettuati da parte dei coltivatori diretti, volto a favorire la "formazione e l’arrotondamento della piccola
proprietà contadina".
È confermata per gli anni 2008, 2009 e 2010 l’esenzione
da IRPEF, nel limite di € 8.000,
per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che
prestano l’attività lavorativa, in via continuativa e
come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in
altri Paesi limitrofi.
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NOVITÀ SETTORE
AGRICOLO |
Sono considerate attività produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi
tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, se la superficie adibita alla
produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione
stessa insiste.
Come previsto dalla Finanziaria 2007 le società di persone e le S.r.l.
costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le
attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli
ceduti dai soci si considerano
imprenditori agricoli. È ora stabilito che la determinazione forfetaria del reddito di tali società, applicando
all’ammontare dei ricavi il coefficiente
del 25%, non costituisce un obbligo
ma un’opzione.
La produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali
effettuate da imprenditori agricoli sono produttive di reddito agrario, salvo opzione per la determinazione del reddito con le modalità ordinarie.
L’aliquota
IRAP agevolata pari all’1,9% è
applicabile anche nei confronti delle cooperative
e loro consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore
selvicolturale, comprese le sistemazioni
idraulico-forestali, equiparati agli imprenditori agricoli.
Le cooperative
agricole, che a decorrere dal 2008
sono esenti dall’ICI, non possono
chiedere il rimborso dell’imposta versata fino al 2007.
Il carattere di ruralità delle costruzioni
strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola è riconosciuto
qualora le stesse siano destinate all'agriturismo, purché tale attività sia
svolta "in conformità a quanto
previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96" (legge di riforma della
disciplina sull'agriturismo).
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OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA (art. 1 co. 228) |
Per le fatture emesse nei confronti
delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti
pubblici è introdotto l’obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in
forma elettronica.
Decorsi 3 mesi
dall’entrata in vigore del Decreto ministeriale che fisserà le regole operative
del nuovo obbligo, le Amministrazioni interessate non potranno
accettare fatture cartacee, subordinando i pagamenti alla ricezione della
relativa fattura elettronica.
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DETRAZIONI
PER CARICHI DI FAMIGLIA |
Al fine di usufruire
delle detrazioni per carichi di famiglia il lavoratore dipendente deve
dichiarare annualmente al sostituto
d’imposta di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza nonché il codice
fiscale dei soggetti a suo carico.
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IMPORTO MINIMO
VERSAMENTO/RIMBORSO IMPOSTE (art. 1
co. 223) |
La Finanziaria 2006 ha elevato da €
10,33 a € 12 l'importo minimo per il versamento e rimborso delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali,
compreso il mod. 730.
Con riferimento a crediti di ammontare inferiore a € 12 è
ora previsto che, oltre a non poter essere richiesto il rimborso, non è possibile neppure l’utilizzo in
compensazione.
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CREDITO D’IMPOSTA
PER PREVENZIONE ATTI ILLECITI (art. 1 co. 228) |
A favore delle piccole medie imprese
commerciali di vendita al dettaglio e
all’ingrosso e a quelle di somministrazione di alimenti
e bevande è riconosciuto un credito d’imposta, pari all’80% del costo
sostenuto nel 2008, 2009 e 2010 e fino all’importo massimo di € 3.000, per l’adozione di misure finalizzate a prevenire
il rischio di atti illeciti da parte di terzi, compresa l’installazione di
apparecchi di video sorveglianza.
Le modalità attuative saranno stabilite con un apposito Decreto
ministeriale.
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CREDITO
D’IMPOSTA PER RIVENDITORI GENERI DI MONOPOLIO (art. 1 co. 233 - 237) |
Agli esercenti
attività di rivendita di generi di monopolio, per
il 2008, 2009 e 2010 è riconosciuto
un credito d’imposta pari all’80% delle spese sostenute
per l’acquisizione e l’installazione di
impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione di strumenti di pagamento con moneta
elettronica al fine di prevenire atti illeciti a loro danno, fino ad un massimo di € 1.000 per ciascun periodo
d’imposta.
Le modalità attuative saranno stabilite con un apposito Decreto
ministeriale.
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CRITERI
SELETTIVI ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO (art. 1, co. 253-255) |
I criteri selettivi
per l’accertamento sia ai fini delle imposte dirette
sia ai fini IVA, anche in base agli studi di settore, sono rivolti
prioritariamente ai soggetti diversi
dalle imprese manifatturiere che operano in conto terzi per almeno il 90%.
Ai fini dei criteri
selettivi per l’accertamento in ambito IVA, per il quinquennio 2008-2012 sarà
stabilita la misura in cui gli Uffici dovranno concentrare la loro attività sui
soggetti che hanno detratto in misura superiore al 50% l’IVA relativa
all’acquisto e utilizzo dei telefoni cellulari.
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ACCERTAMENTO
VALORE CESSIONI DI IMMOBILI ANTE 04.07.2006
(art. 1, co. 265) |
È specificato
che, in deroga allo Statuto del contribuente, per gli atti formati prima del 4.7.2006 le presunzioni sul valore normale
delle cessioni di immobili valgono come presunzioni semplici.
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MANCATA EMISSIONE
DELLO SCONTRINO/RICEVUTA (art. 1, co.
269) |
La
sospensione della licenza o
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per la mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale è
disposta quando, nel corso del quinquennio,
si verificano almeno
4 distinte violazioni (in precedenza 3). É inoltre
ora previsto che dette violazioni si devono verificare in giorni diversi.
L'esecuzione della sospensione è
assicurata esclusivamente mediante apposizione del sigillo dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale
incaricato (non è più ammesso
l'utilizzo di altro mezzo alternativo).
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CONTRIBUTO PER
IL RECUPERO DI IMMOBILI IN CENTRI STORICI |
I
titolari di immobili situati nel centro storico di Comuni con meno di 100.000
abitanti possono stipulare con le banche convenzionate con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze mutui
ventennali fino ad € 300.000 per il restauro e ripristino funzionale degli
stessi, ponendo il totale costo
degli interessi a carico dello Stato. Un apposito
Decreto definirà le modalità ed i criteri per l’erogazione di tale contributo.
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CESSIONI TRAMITE DISTRIBUTORI
AUTOMATICI (art. 1 co. 363 - 366) |
A decorrere dall’1.1.2009, ovvero dal 30.7.2009 per gli apparecchi già
immessi sul mercato alla data dell’1.1.2009, per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, è necessario
memorizzare su un supporto elettronico
le singole operazioni distintamente per ciascun apparecchio ed inviare
telematicamente le relative informazioni all’Agenzia delle Entrate, con modalità e tempi che saranno fissati da un apposito
Provvedimento.
In
attesa di detto Provvedimento parte dell’attività di accertamento dell’Agenzia
delle Entrate e della guardia di Finanza sarà incentrata verso i soggetti che
effettuano le predette cessioni/prestazioni.
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BONUS SOGGETTI
IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE |
Ai soggetti in cerca di prima occupazione
è riconosciuto un bonus da
utilizzare per la formazione
professionale in relazione alle esigenze del
mercato del lavoro locale ovvero da utilizzare per le stesse finalità presso
l’impresa che assume detti soggetti a tempo indeterminato.
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CONTRIBUTO PER ACQUISTO PC DA PARTE
DI CO.CO.CO |
È riproposta
l’erogazione di un contributo per
l’acquisto di un PC nuovo, effettuato entro il
31.12.2008, a favore di collaboratori coordinati e continuativi ed a progetto,
titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, introdotto
dal comma 298 della Finanziaria 2007.
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RIDUZIONE
PRELIEVO FISCALE SU TFR E INDENNITÀ ASSIMILATE (art. 1 co. 514) |
È prevista la riduzione del prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto e
somme equipollenti, la cui percezione matura a decorrere dall’1.4.2008. I criteri per attuare la riduzione
saranno definiti da un apposito Decreto 8. La
tassazione operata dai sostituti d’imposta fino all’emanazione di tale Decreto
si considera effettuata a titolo di acconto.
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CREDITO D’IMPOSTA PER INCREMENTO
OCCUPAZIONALE (art. 1 co. 539 - 546) |
Ai datori di lavoro
che nel periodo 1.1 – 31.12.2008 incrementano il numero di lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato nelle aree
“svantaggiate” delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,
Sardegna, Abruzzo e Molise è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d’imposta di € 333 mensili per
ciascun lavoratore assunto, aumentato
a € 416 qualora il neo-assunto
sia una lavoratrice donna “svantaggiata”.
Il credito d’imposta
in esame spetta a condizione che:
§
i
lavoratori assunti non abbiano mai lavorato prima ovvero abbiano perso o stiano
per perdere l’impiego precedente, oppure siano portatori di handicap o siano
lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratrice donna
“svantaggiata” ex art. 2, lett. f), Regolamento CE n. 2204/2002;
§
siano
rispettate le prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali, nonché
le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
§
il
datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo 1.11 –
31.12.2007 per motivi diversi da quelli di collocamento a riposo;
§
i
posti di lavoro creati siano conservati per un periodo minimo di 3 anni (2 anni
per le PMI).
L’efficacia di
quanto sopra è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.
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DESTINAZIONE DEL 5‰ IRPEF (art. 3, co. 5-11) |
È
prevista anche per il 2008 la possibilità, da parte del contribuente, di
destinare il 5‰ dell’IRPEF a favore
di:
1.
ONLUS ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97, associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale, regionali e provinciali ex art. 7, Legge n. 383/2000 e
associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1,
lett. a), D.Lgs. n. 460/97;
2.
enti
della ricerca scientifica e dell’Università;
3.
enti
della ricerca sanitaria.